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Pane nero: non sempre “fa bene”. Ecco perchè

pane nero

 

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Sempre più persone sostituiscono, in parte o totalmente, il classico pane bianco o misto con il cosiddetto pane nero.

Questo prodotto si ottiene mediante l’aggiunta di carbone vegetale al pane, responsabile della colorazione finale. Per un lungo periodo si sono diffuse molte informazioni, spesso contrastanti, sui probabili effetti benefici derivanti dal consumo di questo pane. Ed è da queste informazioni che deriva l’ondata di persone che si affezionano sempre più a questo alimento. Il 22 dicembre 2015 il Ministero della Salute è intervenuto pubblicando una nota, conseguentemente diramata ai vari assessorati regionali e provinciali autonomi, allo scopo di fornire precisi chiarimenti ai consumatori. La nota descrive sia aspetti relativi sia al metodo di produzione che al processo di etichettatura e denominazione del prodotto in questione.

 
In commercio, il pane nero si ritrova spesso con l’indicazione “pane, focaccia o pizza al carbone vegetale”. Di per sé, il carbone vegetale, detto anche carbone attivo, è presente nel mondo della produzione alimentare come sostanza appartenente al gruppo dei coloranti. Non a caso la sua sigla, riportata sull’etichetta dei prodotti che lo contengono, è E153.  L’utilizzo del carbone vegetale può essere sostanzialmente duplice e per questo esistono almeno due regolamenti ad hoc. Se utilizzato in quantità minime, viene considerato solo come sostanza colorante e il suo utilizzo è disciplinato dal regolamento CE n.1333/2008 per le dosi e dal CE n. 231/2012 per i requisiti di purezza.

 
Quando il carbone vegetale è aggiunto agli alimenti per ottenere effetti benefici sulla salute, il produttore è obbligato a seguire il regolamento UE n. 432/2012. La legge prevede, ad esempio, la compilazione di una serie di indicazioni riguardanti tali effetti. Attenzione però. Solo gli alimenti contenenti 1 grammo di carbone attivo per porzione quantificata riportano in etichetta tali diciture, a cui si accompagna sempre l’indicazione che spiega come l’effetto benefico si può ottenere con l’assunzione di 1 grammo almeno 30 minuti prima del pasto e 1 grammo subito dopo.

 
Ecco una sintesi dei chiarimenti contenuti nella nota ministeriale:

  1. è ammissibile la produzione di un “prodotto della panetteria fine” denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E)
  2. non è ammissibile denominare come “pane” il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67)
  3. non è ammissibile aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante.

Giuseppe Amato

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